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                                            CERTIFICAZIONE MID

       La direttiva europea 2004/22/CE MID (acronimo di Measuring Instruments Directive), è una direttiva comunitaria
       che si applica agli strumenti di misura inerenti le transizioni commerciali e ne regolamenta la produzione,
       commercializzazione e messa in servizio. E’ diventata operativa in Italia con D.Lgs 22/2017 ed è stata aggiornata con
       D.Lgs 84/2016 per recepire le modifiche della direttiva 2014/32/UE.
       I contatori per acqua calda e fredda e i calorimetri sono trattati rispettivamente negli allegati MI-001 e MI-004 del
       Decreto Legislativo che ha reso attiva la MID in Italia.
       Con l’entrata in vigore della MID sono state armonizzate le norme relative ai vari strumenti: EN 1434 per i calorimetri
       ed EN 14154 per i contatori acqua.

        L’intento della normativa MID è quello di garantire il consumatore riguardo all’affidabilità degli strumenti
        utilizzati per verificare i consumi.


       Tutti gli strumenti di misura commercializzati dopo l’introduzione della MID devono essere previsti di una
       bollatura metrica, rilasciata da un organismo notificato, che di fatto legalizza lo strumento. Gli strumenti certificati
       MID devono riportare la seguente marchiatura:





                                              Numero dell’Organismo Notificato





                                                                   M 17 0102








                                    Marchio CE                                 Indicazione di Metrologia
                                                                               Anno di fabbricazione


       Il D.Lgs 22/2007e il successivo D.Lgs 84/2016, oltre che a sancire l’entrata in vigore della MID, definiscono le
       sanzioni per chi non segue la direttiva:
       (Stralcio del Decreto Legislativo 2/2/2007)
       Art. 20
       Sanzioni
       1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati
       per le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010, privi della idonea marcatura
       CE è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
       500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio.
       2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l’applicazione delle marcature di cui
       all’articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo sono sottoposti
       alla medesima sanzione di cui al comma 1.
       3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre
       1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
       e agricoltura competente per territorio.


        L’entrata in vigore della MID obbliga di fatto ogni singolo stato a definire un intervallo di verifica o sostituzione
        dello strumento di misura al fine di garantirne le prestazioni metrologiche.




       CATALOGO · LISTINO 2024.3                                             14 - CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 409
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