Page 35 - TIEMME - SISTEMI RADIANTI - DELLAFIORE
P. 35

01C        DEROGA ALTEZZA MINIMA INTERNA SPAZI RESIDENZIALI









             Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti nazionali contenenti le nuove regole sull’efficienza energetica in edilizia,  che
             aggiornano i vecchi D.Lgs 192/2005 e 311/2006, che assieme ai loro Decreti Attuativi definivano il quadro nazionale in materia di
             certificazione energetica degli edifici.

             Nell’Allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
             delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, si trovano le maggiori novità riguardanti i sistemi radianti e vi si legge:

             "4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’Articolo 2, comma
             1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato,
             nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento
             dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975,
             possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri."

             Installando quindi un sistema radiante, l’altezza minima interna non sarà più 2.7 metri, ma 2.6 metri, aprendo per molti edifici
             esistenti la possibilità di sostituire i vecchi impianti a termosifoni con un nuovo sistema radiante a pavimento o a soffitto.






































































                                                                                                           19
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40