Page 7 - CARRIER DIV ESPANSIONE DIRETTA - CATALISTINO 2023
P. 7
ECOINCENTIVI SCOPRI QUALE SISTEMA RIENTRA NEGLI INCENTIVI: TROVA I BOLLINI SULLE SCHEDE TECNICHE
CONTO TERMICO 2.0
Grazie all’incentivo Conto Termico, è possibile riqualificare unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) singoli o condominiali,
CONTO
TERMICO di qualunque categoria catastale purché già esistenti, per migliorarne le prestazioni energetiche.
2.0 In particolare, è possibile beneficiarne per recuperare la spesa sostenuta per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con sistemi a pompe di calore.
I soggetti ammessi sono le Pubbliche Amministrazioni (PA) e i soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di
impresa o di reddito agrario).
L’incentivo è erogato in rate annuali per una durata variabile (tra i 2 e i 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Se l’incentivo è minore
di 5.000€ viene erogato in un’unica rata.
L’incentivo è regolato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tramite il Portaltermico, un portale dedicato attraverso il quale i soggetti
possono inviare la documentazione necessaria.
Per verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e il calcolo dell’incentivo è richiesto al soggetto responsabile di compilare una
scheda-domanda relative all’immobile e all’impianto installato.
ECOBONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 90% E 65%
Le aliquote del 65% e del 90% si applicano per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi
ECO categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
BONUS Nel caso di impianti a pompa di calore, è possibile accedere alla detrazione nel caso di installazione di un sistema ad alta efficienza in
sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente.
La detrazione viene erogata come compensazione IRPEF o IRES in 10 anni fino a un massimo di spesa di 30mila euro.
Con il Decreto Legge 18 novembre 2022 n°176, viene modificata l’aliquota al 110% (Superbonus) introdotta con il Decreto Legge 19
maggio 2020 n°34: dal 1 gennaio 2023 l’aliquota passerà dal 110% al 90% per le spese di riqualificazione energetica e interventi anti-
sismici entro il 31 dicembre 2023.
DETRAZIONE 50%
La detrazione del 50% si applica per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
DETRAZIONE
FISCALE La detrazione è riconosciuta solamente per le spese sostenute per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali alla
50% condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico.
L’aliquota del 50% viene applicata come compensazione IRPEF o IRES in 10 anni fino a un massimo di spesa di 96mila euro.
Dal 2019, è obbligatorio trasmettere sul portale ENEA i dati necessari a ottenere la detrazione per gli interventi che comportano il risparmio
energetico e/o l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
LE SCADENZE DA RICORDARE
Ristrutturazione 50%:
• fino al 31 dicembre 2024: con detrazione Irpef del 50%, fino a un massimale di spesa di 96mila euro, da dividere in 10 quote annuali
• dal 1 gennaio 2025 l’aliquota Irpef scende al 36% con massimale di spesa di 48mila euro da dividere in 10 quote annuali
Ecobonus 65%:
• fino al 31 dicembre 2024: con detrazione Irpef/Ires del 65% fino a un massimale di spesa di 30mila euro, da dividere in 10 quote annuali
Passaggio dal Superbonus 110% alla nuova aliquota 90%:
• Fino al 31 dicembre 2023: aliquota rimane al 110%
• Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90%
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
Per rimanere aggiornati sulle variazioni e per maggiori dettagli sugli interventi detraibili, consultare il sito ENEA: www.efficienzaenergetica.enea.it
VISITA IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA WWW.BEIJERREF.IT/AIRCONDITIONING-CARRIER/ECOINCENTIVI/ PER VERIFICARE
I MODELLI CARRIER AIR CONDITIONING CHE BENEFICIANO DEGLI ECOINCENTIVI.
7