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CONDIZIONAMENTO & AERAZIONE AIR CONDITIONING & VENTILATION
GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA: NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014
PUBBLICATO IL 20 MAGGIO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
Nella Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui
gas fl uorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Questa revisione mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fl uorurati e ad ampliare i casi di
tenuta del registro, ma anche a responsabilizzare i produttori.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore 1° gennaio 2015. Inoltre gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento
(CE) n. 303/2008 che defi nisce i requisiti minimi della certifi cazione delle imprese e del personale che operano con gli F-gas, resteranno in
vigore e continueranno ad applicarsi fi ntantoché non siano abrogati e sostituiti.
Il regolamento (CE) n. 842/2006, dove il limite erano i 3 kg di F-gas nel circuito, viene modifi cato e viene introdotto un nuovo parametro per
l’obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà quindi più la quantità di F-gas contenuta ad essere considerata, ma l’ impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente:
ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential ) del F-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
b) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
c) sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
• Le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fl uorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di
6 kg di gas, hanno avuto una deroga ai controlli delle perdite fi no al 31 dicembre 2016.
• Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai
controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali.
• Gli operatori sono obbligati a tenere dei nuovi registri qualora siano sottoposti all’obbligo dei controlli. Nella misura in cui i registri contengano
informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.
Le informazioni che dovrà contenere il registro riguardano:
1. la quantità e il tipo di gas fl uorurati a effetto serra;
2. le quantità di gas fl uorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
3. se le quantità di gas fl uorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio
o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certifi cato;
4. le quantità di gas fl uorurati a effetto serra recuperati;
5. l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo
smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certifi cato;
6. le date e i risultati dei controlli effettuati
7. qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fl uorurati a effetto serra.
Sono inoltre cambiati i limiti delle attività coperture dalla norma; le persone e le imprese che svolgono le attività di recupero di gas fl uorurati,
installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, controlli delle perdite o smantellamento delle apparecchiature quali:
• apparecchiature fi sse di refrigerazione;
• apparecchiature fi sse di condizionamento d’aria;
• pompe di calore fi sse;
• apparecchiature fi sse di protezione antincendio;
dovranno essere certifi cate e adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fl uorurati a effetto serra.
La novità rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 è che viene introdotto l’obbligo della formazione che dovrà essere assicurato dagli Stati
membri.
Il capo III del regolamento, introduce restrizioni all’immissione in commercio. Un riscontro rispetto alle osservazioni raccolte dalla categoria.
• I gas fl uorurati a effetto serra dovranno essere esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certifi cati o degli attestati
o da imprese che impiegano persone in possesso di un certifi cato o di un attestato di formazione.
• Alle imprese non certifi cate ,che non svolgono le attività di installazione, non è impedito raccogliere, trasportare o consegnare gas fl uorurati
a effetto serra.
• Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fl uorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori fi nali unicamente
qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certifi cata.
Dalla data indicata nello stesso allegato, è vietata l’ immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III.
Per i sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fl uorurati a effetto serra, che contengono o il cui
funzionamento dipende da gas fl uorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750, la data del divieto è il
1° gennaio 2025. Tale divieto non si applica alle apparecchiature progettate in ecodesign ai sensi della direttiva 2009/125/CE (dove le emissioni
di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita del prodotto risultano inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che non contengono HFC)
esistendo la facoltà da parte degli Stati membri di richiedere una deroga per quattro anni.
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