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Presidi Medico Chirurgici - Biocidi







             Biocidi che cosa sono?
            In base al Regolamento (UE) 528/2012 i Biocidi sono:

            > Una qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita o contenente o capace
              di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione
              o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera
              azione fisica o meccanica;
            > Una qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nella
              definizione di cui sopra, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione
              o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera
              azione fisica o meccanica;
            > Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.

             Dai PMC ai Biocidi
            Il difficile passaggio dai PMC ai Biocidi è essenzialmente dovuto alla necessità di sviluppare una legislazione
            europea in grado di regolamentare adeguatamente tutti quei prodotti rientranti nella classificazione dei Biocidi
            e che fino a ora sono stati sottoposti a normative differenti in base al Paese di interesse. Una volta attuato
            completamente il programma di revisione, l’applicazione del Regolamento 528/2012, e successive modifica-
            zioni, permetterà di avere un maggior controllo dei principi attivi utilizzati per la preparazione dei Biocidi e allo
            stesso tempo di facilitare la loro commercializzazione sul mercato europeo.
            Tale aggiornamento della legislazione sta comportando un periodo di transizione, in cui le legislazioni nazio-
            nali si sovrappongono ai regolamenti europei.
            Nel caso in cui i principi attivi non siano iscritti nell’elenco di quelli approvati, l’immissione in commercio di un
            prodotto viene disciplinata dalle legislazioni nazionali. Nel caso in cui i principi attivi siano iscritti nell’elenco
            di quelli approvati, il prodotto deve essere autorizzato come biocida. Se anche solo uno dei principi attivi con-
            tenuti in un determinato preparato non è incluso in tale elenco, il prodotto non può essere autorizzato come
            biocida.

             Virucida
            Nella consuetudine il significato di questo termine è distruggere/uccidere i virus anche se in realtà i virus non
            possedendo un proprio metabolismo non possono essere considerati degli esseri viventi quindi non possono
            essere distrutti e/o uccisi ma vengono inattivati in modo che la loro carica virale (quantità di virus in circolo)
            sia ridotta a livelli non preoccupanti. E’ utile precisare che fra i vari tipi di virus esistenti  vi sono  quelli senza
            involucro e quelli con involucro lipoproteico fra cui il Covid-19. Per tale motivo è sempre consigliata una accu-
            rata detersione delle superfici qualunque esse siano, prima della disinfezione con prodotti idonei.

             Levuricida / Lieviticida
            Il significato di questo termine è eliminare i lieviti patogeni come ad esempio la Candida Albicans (fungo sa-
            profito che è un lievito appartenente alla famiglia dei Saccaromiceti).

             Cosmetico
            L’articolo 2.1.a) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce «prodotto cosmetico»: “qualsiasi sostanza o
            miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e
            capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusi-
            vamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato
            o correggere gli odori corporei”. I prodotti cosmetici devono essere notificati al Portale europeo dei prodotti
            cosmetici (The Cosmetic Products Notification Portal, CPNP), con identificazione di una persona responsabi-
            le e con l’elaborazione della documentazione informativa sul prodotto (Product Information File; PIF). I prodotti
            cosmetici non possono vantare proprietà o funzioni al di fuori di quelle sopra elencate.
            In generale, i prodotti lavamani sono cosmetici e la loro funzione è coerente con la definizione e l’obiettivo del
            Regolamento (CE) 1223/2009 alle cui disposizioni questi prodotti devono conformarsi.


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