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Condizioni generali di vendita GEORG FISCHER S.p.A.


       1.   Clausole generali                                     •   La bolla di reso deve riportare codice articolo GF, quantità resa, numero
       1.1   Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “condizioni   complessivo di colli, peso e numero di autorizzazione reso. La bolla deve
           generali”) si applicano a tutte le forniture di prodotti e servizi effettuate dalla   essere anticipata a GF a mezzo mail prima che venga organizzato il
           Georg Fischer Spa (di seguito denominata “GF”) all’acquirente.  trasporto.
            Esse regolano e si applicano a tutte le future compravendite, anche laddove in      •   La merce resa deve essere rivendibile e nell’imballo originale.
           esse non vengano esplicitamente richiamate.            •   Nel caso in cui il reso venga rifiutato da GF per il mancato rispetto delle
       1.2   Tutti gli accordi tra GF e l’acquirente saranno ritenuti validi soltanto se effettuati   condizioni sopracitate, la merce verrà messa a disposizione per il ritiro a
           per iscritto                                             cura del cliente entro 2 settimane dalla comunicazione ufficiale di rifiuto
       1.3   Eventuali clausole differenti o aggiuntive rispetto alle presenti condizioni generali   dello stesso.
           di vendita, in particolare le condizioni generali d’acquisto dell’acquirente, si   6.2.  Prodotti Non Rendibili
           intendono valide solo se espressamente confermate per iscritto da GF o se più      •   Prodotti non più in gamma.
           favorevoli per GF.                                     •   Prodotti customizzati.
            Soddisfano il requisito della forma scritta tutti i mezzi di trasmissione che      •   Guarnizioni.
           consentono la prova del testo, ad es. posta elettronica, ad esclusione della      •   Tubi (eccetto tubo in rotoli pallettizzato).
           trasmissione a mezzo fax.                              •   Prodotti con data di scadenza.
            Le offerte sono vincolanti solo se indicano esplicitamente un termine per      •   Prodotti in Polibutilene con una data di produzione antecedente i 3 anni.
           l’accettazione.                                        •   Prodotti resi per un quantitativo con valore inferiore a € 50.
                                                              6.3.  Costo gestione resi
       2.   Scopo della fornitura                                  GF, a seguito di un controllo quantitativo e qualitativo della merce resa,
       2.1   La gamma di prodotti di GF è soggetta a modifiche senza obbligo di preavviso.  procederà all’emissione di nota di credito per i soli articoli rivendibili con
       2.2   Per quel che riguarda le quantità e l’esecuzione della fornitura è vincolante la   una deduzione del 15% per gestione pratica.
           conferma d’ordine di GF.                                Se i prodotti resi necessitano di nuovi imballi, test o rilavorazioni di ogni altra
       2.3   GF ha la facoltà di assumere subappaltatori per l’adempimento di alcuno o tutti   natura, viene dedotto il 25% (15% per gestione pratica e 10% per lavoro
           gli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle presenti condizioni.  aggiuntivo).
                                                                  Tali deduzioni non sono negoziabili.
       3.   Leggi e regolamenti locali, controlli sulle esportazioni
       3.1   L’ acquirente è tenuto a comunicare a GF tutte le leggi e i regolamenti locali   7.   Condizioni di consegna
           vigenti nel luogo di destinazione che siano attinenti all’esecuzione del contratto   7.1   Salvo quanto diversamente concordato (cfr. paragrafo 4), i prodotti saranno
           e all’osservanza delle norme di sicurezza e delle procedure di approvazione.  consegnati EXW (secondo Incoterms 2020 ICC o ultima versione) franco
       3.2   Salvo quanto diversamente concordato in conformità al paragrafo 3.1, le   stabilimento di GF.
           forniture saranno conformi ai regolamenti e agli standard vigenti presso la   7.2   Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso,
           sede legale di GF.                                     tutte le formalità amministrative, come l’ottenimento di permessi d’importazione
       3.3   In caso di esportazioni, l’acquirente è responsabile dell’adesione ai regolamenti   e di pagamento, sono state eseguite e tutti i punti tecnici essenziali sono stati
           pertinenti in materia di controlli sulle esportazioni.  chiariti
                                                              7.3   I termini di consegna vengono considerati rispettati se alla scadenza la merce
       4.  Prezzo                                                 è pronta per la spedizione.
       4.1   Salvo quando diversamente concordato, i prezzi si intendono in EUR, netti,
           EXW (secondo Incoterms 2020 ICC o ultima versione) franco stabilimento di   7.4   Sono ammesse consegne parziali. Per le consegne parziali GF può emettere
                                                                  fatture parziali.
           GF, incluso imballaggio standard.
       4.2   In deroga a EXW (secondo Incoterms 2020 ICC o ultima versione), franco   7.5   I termini di consegna si intendono prorogati:
           stabilimento di GF, i costi di qualsiasi natura, in particolare i costi supplementari      (i)   se le informazioni richieste da GF per l’esecuzione dell’ordine non
           come quelli di trasporto, nolo, assicurazione, esportazione, transito e permessi   pervengono entro i termini richiesti o se esse vengono in seguito modificate
           di importazione sono a carico di GF, come pure eventuali tasse, imposte, diritti,   dall’ acquirente causando un ritardo nella fornitura;
           ecc. correlati al contratto. Nel caso di modifiche delle relative tariffe, GF si      (ii)   se GF non è in grado di rispettare i termini previsti per cause di forza
           riserva il diritto di adeguare i prezzi di conseguenza.  maggiore. In particolare per cause di forza maggiore si intendono
       4.3   Qualora la merce oltre che in imballaggi standard, necessitasse di imballaggi   avvenimenti imprevedibili e non governabili da GF i quali rendono la
           supplementari, questi ultimi verranno fatturati separatamente  fornitura irragionevolmente difficoltosa o impossibile, come ritardi di
                                                                    fornitura o forniture difettose da parte dei subfornitori prescelti, conflitti di
       5.   Condizioni di pagamento                                 lavoro, provvedimenti da parte delle autorità o regolamenti governativi,
       5.1   I pagamenti da parte dell’acquirente sono da effettuare alla sede di GF entro   carenza di materia prima o di energia, anomalie essenziali negli impianti
           trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura e vanno eseguiti senza trattenute   di GF causate da distruzione completa o parziale dello stabilimento
           per sconti, spese, tasse o diritti di qualsiasi genere.  e delle attrezzature o da avaria di impianti indispensabili, impedimenti
       5.2   All’ acquirente spetta il diritto di compensazione solo in caso di compensazione   gravi nei trasporti come ad esempio blocchi stradali. Qualora le cause di
           legale o accertata giudizialmente dall’ Autorità Giudiziaria  forza maggiore si estendessero oltre i sei (6) mesi dalla conclusione del
       5.3   L’ acquirente non ha la facoltà di sospendere i pagamenti.  contratto, alle parti è data facoltà di recedervi. In nessun caso GF sarà
       5.4   Qualora, laddove previsto, l’acquirente non effettui il pagamento anticipato o   ritenuta responsabile di eventuali danni o perdite di qualunque tipo risultanti
           non presti le garanzie concordate entro i termini pattuiti, GF avrà la facoltà di   o causate da simili circostanze di forza maggiore;
           recedere dal contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.     (iii)  se l’acquirente è in ritardo nell’ adempimento dei propri obblighi contrattuali,
       5.5   Qualora l’ acquirente, per qualsiasi motivo, sia in ritardo con un pagamento, o   in particolare se non rispetta le condizioni di pagamento o se non fornisce
           nel caso in cui GF abbia fondati motivi di ritenere che i pagamenti non saranno   in tempo utile le garanzie concordate.
           effettuati integralmente o entro i termini stabiliti a causa di un cambiamento   7.6   In caso di mancato rispetto del termine di consegna concordato o prorogato
           nelle condizioni finanziarie dell’ acquirente tali da compromettere il tempestivo   per causa imputabile a GF, quest’ultima verrà considerata morosa solo decorso
           adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente contratto, GF, senza alcuna   un  termine  di (2)  settimane dal  ricevimento di  diffida  scritta  dell’acquirente
           limitazione ai propri diritti previsti dalla legge, avrà la facoltà, conformemente   senza che la fornitura sia stata eseguita.
           all’art. 1461 del Codice Civile italiano, di rifiutare l’ulteriore esecuzione del   7.7   L’ acquirente può in tal caso far valere i suoi diritti previsti dalla legge, ma il
           contratto e di trattenere i prodotti pronti per la consegna fino a quando saranno   risarcimento spettante all’ acquirente non potrà in ogni caso superare il dieci
           concordate nuove condizioni di pagamento e consegna e GF avrà ricevuto   (10) per cento della somma dell’ordinazione in questione;
           garanzie soddisfacenti. Nell’impossibilità di raggiungere un simile accordo in   7.8   se l’acquirente non ritira per tempo la merce che gli è stata comunicata per
           tempi ragionevoli o nel caso in cui GF non riceva garanzie adeguate, GF ha la   pronta da GF, quest’ultima è autorizzata a immagazzinare i prodotti a spese
           facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile italiano   e a rischio dell’acquirente e a considerarli forniti; se l’acquirente non effettua
           fatto salvo il risarcimento dei danni.                 il pagamento secondo le condizioni di pagamento previste, GF è autorizzata
       5.6   Se l’acquirente non rispetta i termini di pagamento concordati, sarà tenuto a   a recedere il contratto in conformità all’art. 5.4 di cui sopra e a disporre
           versare dal giorno della mora gli interessi di cui al d.lgs 231\2002 fatto salvo   liberamente della merce.
           il risarcimento dell’eventuale maggior danno.      7.9   GF si impegna a informare l’acquirente in merito alle conseguenze delle sue
                                                                  azioni o omissioni.
       6.  Resi                                               7.10   In caso di danneggiamento o di perdita della merce durante il trasporto,
       6.1.  Regole Generali                                      l’acquirente  deve  apportare  una  corrispondente riserva  sui  documenti di
           •  Vengono accettati solo i resi che sono stati autorizzati da GF.  ricevuta e chiedere immediatamente al trasportatore un accertamento dei fatti.
           •  Non si accettano resi di merce venduta oltre i 12 mesi antecedenti.      La comunicazione dei danni sostenuti durante il trasporto e non facilmente
           •   In caso di reso volontario, il trasporto è a cura del cliente. Negli altri casi,   accertabili deve pervenire al trasportatore entro sei (6) giorni dal ricevimento
             il trasporto viene organizzato da GF.                dei prodotti.
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