Page 669 - GROHE - LISTINO 2025
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(VALIDE DAL 1° GENNAIO 2025)
Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono le altri rapporti contrattuali, ciò senza che l’Acquirente abbia diritto ad
precedenti. alcun indennizzo e/o risarcimento.
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte 4. Nelle ipotesi indicate nel comma che precede il Venditore –
di vendita emesse e/o tutte le vendite effettuate dalla Grohe S.p.A., ferma restando l’eventuale risoluzione dei relativi contratti di
codice fiscale 00398200584, con sede in Milano, Via Crocefisso n. compravendita per fatto e colpa dell’Acquirente – ha altresì
19 (Venditore) nei confronti di ogni soggetto acquirente (Acquirente) la facoltà: (i) di ritenere scaduti tutti i crediti nei confronti
e sono parte integrante ed essenziale dei relativi contratti di dell’Acquirente ancora non esigibili; (ii) di richiedere, prima
compravendita. dell’evasione dell’ordine, il pagamento anticipato o garanzie
Salvo diverso accordo scritto, ciascun ordine di acquisto effettuato equivalenti; oppure (iii) di recedere per giusta causa e con effetto
da un Acquirente al Venditore ed ogni conseguente vendita, saranno immediato dal relativo contratto, in parte o nella sua interezza, ciò
soggetti alle presenti condizioni generali di vendita, con accettazione sempre senza che l’Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o
delle stesse da parte dell’Acquirente che pertanto rinuncia risarcimento.
espressamente alla applicazione delle eventuali proprie condizioni 5. Eventuali piani di dilazione concordati per iscritto o per fatti
generali. concludenti non costituiscono novazione del relativo contratto e/o
Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto se rinuncia al credito da parte del Venditore.
espressamente accettata per iscritto dal Venditore quale integrazione
alle presenti condizioni generali. V) Riserva di proprietà
1. Tutti i prodotti oggetto di compravendita restano di proprietà
I) Conclusione del contratto di compravendita del Venditore ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civ. sino a quando
1. L’ordine di acquisto inviato dall’Acquirente si deve intendere l’Acquirente non avrà pagato integralmente il prezzo pattuito.
irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro quali il La proprietà della merce rimane pertanto in capo al Venditore e
Venditore ha facoltà di accettare l’ordine medesimo. si trasferisce all’Acquirente esclusi¬vamente dopo l’integrale e
2. Le proposte di vendita del Venditore debbono sempre intendersi puntuale pagamento del prezzo concordato.
come non vincolanti. 2. L’Acquirente si impegna a rendere adeguatamente edotti i terzi,
3. In ogni caso, il contratto di compravendita si intende perfezionato che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita,
con la conferma d’ordine scritta del Venditore. Le vendite della riserva di proprietà eventualmente ancora gravante sulla
comprendono solo ed esclusivamente quanto espressamente medesima.
specificato in tale conferma d’ordine.
VI) Consegna della merce
II) Prezzi di vendita 1. Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell’ordine
1. I prezzi di vendita, che possono subire in ogni momento variazioni da parte del Venditore, sempreché a quest’ultimo siano pervenuti
ad opera del Venditore, sono quelli espressamente indicati nella tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita. Il
conferma d’ordine. Tali prezzi non comprendono prestazioni, oneri, termine di consegna deve ritenersi indicativo e non essenziale salvo
imposte o tasse non espressamente menzionati nella relativa diversa pattuizione scritta concordata tra le parti.
conferma d’ordine. 2. In ogni caso i termini di consegna concordati si devono intendere
2. Per ciascun ordine sarà addebitato in fattura all’Acquirente un sospesi e/o prorogati qualora l’Acquirente non adempia
importo pari all’1% del valore dell’ordine (al netto dell’IVA) per la puntualmente ai propri obblighi contrattuali, nonché:
gestione del trasporto e dell’imballo. • se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza
3. Per ordini inferiori all’importo di € 300,00 l’addebito sarà in misura del Venditore, ivi compresi ritardi di eventuali subfornitori; ovvero
fissa pari a € 30,00. • se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.
3. I termini di consegna possono essere altresì sospesi, a discrezione
III) Modalità di pagamento del Venditore, qualora l’Acquirente sia in ritardo o inadempiente nel
1. Il pagamento del prezzo viene effettuato nei termini e modalità pagamento di somme dovute, anche se per altre forniture.
concordati per iscritto. 4. La consegna dei prodotti è effettuata nella resa Carriage Paid
2. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento s’intende To (CPT- Incoterms 2020, Trasporto pagato fino a destino), con i
anticipato mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore. In nessun caso
3. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una eventuali danni ai prodotti derivanti dal trasporto daranno diritto
singola rata comporta l’automatica decadenza dal beneficio del all’Acquirente a ritardare il pagamento della fattura ovvero a
termine, ai sensi dell’art. 1186 Cod. Civ.. trattenere parzialmente o totalmente l’importo della stessa.
4. I pagamenti effettuati dall’Acquirente saranno automaticamente 5. Le spedizioni avvengono utilizzando bancali a rendere a cura
imputati dal Venditore nel seguente ordine: costi, interessi di mora e spese dell’Acquirente. Eventuali bancali non resi verranno
e credito di scadenza anteriore. addebitati all’Acquirente.
IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell’Acquirente VII) Dati tecnici e proprietà industriale
1. Vengono considerati liberatori dal Venditore solamente i pagamenti 1. Le merci e i materiali eventualmente forniti dal Venditore
in Euro effettuati alle date di scadenza e nei termini di cui alle all’Acquirente ai fini della promozione e sviluppo dei prodotti
proprie fatture. oggetto di vendita, nonché le illustrazioni, le descrizioni, le misure
2. In caso di ritardato pagamento, saranno automaticamente e i dettagli contenuti negli eventuali stampati divulgativi, hanno
addebitati all’Acquirente, senza necessità di costituzione in mora, il mero scopo di rappresentare indicativamente le dimensioni
gli interessi convenzionali nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e fattezze dei singoli articoli e non costituiscono campione dei
dalla data di scadenza sino all’effettivo pagamento da parte prodotti venduti, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1522
dell’Acquirente medesimo. Cod. Civ..
3. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni 2. Il Venditore non assume pertanto alcuna responsabilità per
patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione eventuali difformità rispetto alle merci e ai materiali promozionali
complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte di cui sopra, nonché rispetto a quanto contenuto negli eventuali
dell’Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni stampati divulgativi.
di cui agli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. nonché di sospendere, 3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni
unilateralmente e senza necessità di preavviso, ogni e qualsiasi e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati,
vendita, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da inclusa la cessazione della loro commercializzazione.
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