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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(VALIDE DAL 1° GENNAIO 2025)
4. Ogni diritto di proprietà industriale del Venditore, ivi inclusi, a costituire pratiche illegali o di corruzione;
titolo esemplificativo, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, ii. deve attenersi a tutte le normative commerciali (ad esempio
marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano essi registrati o embarghi o restrizioni commerciali) applicabili in relazione a
meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali ogni singola operazione commerciale;
diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare iii. deve rispettare la normativa in tema di concorrenza e, in
o avente effetto equivalente connesso con i prodotti ordinati o particolare, tutta la regolamentazione antitrust.
le soluzioni tecniche o impiantistiche adottate deve ritenersi di 2. L’Acquirente deve costantemente agire in rigorosa conformità a
titolarità esclusiva del Venditore, e pertanto la loro comunicazione o tutti gli obblighi di cui sopra, monitorare i propri dipendenti ed
utilizzo non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo agenti al fine di assicurare il rispetto anche da parte degli stessi dei
all’Acquirente. medesimi obblighi.
5. L’Acquirente s’impegna espressamente a non far uso dei disegni e 3. Qualora dovesse verificarsi una violazione di anche una soltanto
delle informazioni tecniche ricevuti dal Venditore per scopi diversi delle obbligazioni di cui sopra:
da quelli strettamente necessari all’esecuzione della vendita ed i. il Venditore ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti da
alla successiva commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro tale violazione;
l
riproduzione su qualsiasi supporto. L’Acquirente si impegna inoltre ii. ’Acquirente si impegna a tenere manlevato il Venditore da
a non porre in essere comportamenti che possano determinare, qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi;
anche indirettamente, pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà iii. il Venditore ha diritto di recedere per giusta causa e con effetto
industriale e Know-how del Venditore. immediato dal relativo contratto di compravendita, in parte o per
la sua interezza, senza che l’Acquirente abbia diritto ad alcun
VIII) Garanzie e reclami indennizzo e/o risarcimento.
1. Il Venditore garantisce esclusivamente che i prodotti oggetto di
vendita sono esenti da vizi e/o difetti inerenti la fabbricazione nei XI) Invalidità parziale
termini e alle condizioni indicate nelle relative specifiche tecniche 1. L’invalidità o l’inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle
dichiara¬te. presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità
2. Eventuali reclami per vizi e difetti dei prodotti oggetto di vendita ed applicabilità delle altre disposizioni. Il Venditore e l’Acquirente
dovranno essere comunicati per iscritto dall’Acquirente, a mezzo si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole
lettera raccomandata a/r alla sede legale del Venditore, nei termini dichiarate inefficaci e/o nulle, con altre disposizioni dai contenuti e
stabiliti dalla legge in tema di vendita, a pena di decadenza dei dagli effetti analoghi.
relativi diritti.
3. I prodotti oggetto di reclamo dovranno essere resi a cura e XII) Foro Competente
spese dell’Acquirente franco stabilimento del Venditore, il 1. Per qualsivoglia contestazione o controversia derivante dal
quale provvederà (a propria discrezione) alla loro sostituzione o presente contratto di vendita, dalla sua interpretazione, esecuzione
riparazione esclusivamente ove vi sia stata tempestiva denuncia dei od eventuale inadempimento, è competente in via esclusiva ed
vizi e/o difetti oggetto di garanzia e il Venditore abbia accertato la inderogabile il Foro di Milano.
sussistenza di tali vizi e/o difetti.
4. L’intervento in garanzia da parte del Venditore rimane in ogni caso
subordinato alla puntuale osservanza delle condizioni di pagamento Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile
da parte dell’Acquirente. italiano l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di
5. In ogni caso la garanzia del Venditore è esclusa per i prodotti che seguito richiamate:
risultino difettosi e/o danneggiati a causa di naturale logoramento, Premessa: applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita a tutti
di imperizia, di negligenza, di utilizzo improprio, di mancato i contratti e rinunzia dell’acquirente all’applicazione delle proprie
puntuale rispetto delle relative istruzioni per l’installazione e/o Condizioni Generali di Vendita; I) Conclusione della vendita; III)
manutenzione degli stessi, ovvero qualora gli stessi risultassero Modalità di pagamento; IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento
manomessi o riparati da terzi non autorizzati o danneggiati durante dell’acquirente; V) Riserva di proprietà; VI) Consegna degli articoli;
il trasporto o successivamente. VII) Dati tecnici; VIII) Verifiche, reclami e garanzie; IX) Prescrizione; X)
Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e
IX) Prescrizione e limitazione di responsabilità anti-corruzione; XII) Foro competente.
1. Il termine prescrizionale per l’esercizio del diritto alla garanzia di
cui al precedente art. VIII) è di un anno dal giorno di consegna del
relativo prodotto all’Acquirente.
2. Restano escluse ulteriori conseguenze risarcitorie o pregiudizievoli
a carico del Venditore, con espressa rinuncia da parte
dell’Acquirente a qualsivoglia azione di regresso nei confronti del
Venditore stesso.
X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali,
antitrust e anti-corruzione
1. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del
Codice Etico adottato dal Gruppo del Venditore e si impegna a
rispettare (e a far sì che il proprio personale e i propri agenti e
distributori rispettino) tutte le previsioni ivi contenute.
Tra le altre cose l’Acquirente:
i. non deve effettuare, organizzare né agevolare, direttamente
o indirettamente, qualsivoglia pagamento, sconto o regalia
di sorta a favore di terze parti, specialmente – ma non
limitatamente – a favore di propri clienti, dipendenti, azionisti
o amministratori, né deve allo stesso modo accettare
direttamente o indirettamente tali pagamenti, sconti o regalie
qualora gli stessi, ai sensi delle norme applicabili, possano
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