Page 19 - VALSIR - LISTINO ITS 2024 - DELLAFIORE
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7) Termini generali di garanzia
          7.1  La ditta Valsir S.p.A. garantisce i propri Prodotti in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva europea CE 1999/44; tali
              disposizioni prevedono la responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente finale per un periodo di 2 (due) anni dalla data
              di acquisto del prodotto (fa fede, come prova della data d’acquisto, la ricevuta o lo scontrino fiscale) e la possibilità per il Venditore
              stesso di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del produttore, purché l’intervento sia stato preventivamente valutato ed
              approvato da Valsir S.p.A.. Questo significa che nel caso in cui venga segnalata una difettosità attribuibile solo ed esclusivamente
              a difetti di fabbricazione* entro 2 (due) anni dalla data di acquisto, Valsir S.p.A. si impegna a sostituire a titolo gratuito il Prodotto
              o il componente difettoso. Qualora non sia disponibile una prova della data di acquisto, Valsir S.p.A. si impegnerà comunque a
              sostituire il Prodotto o il componente difettoso, nel caso di segnalazioni di difettosità attribuibili solo a difetti di fabbricazione* e
              se la segnalazione avviene entro 3 (tre) anni dalla data di produzione (marcata sul prodotto). Il risarcimento di eventuali danni a
              persone, animali o cose derivanti dalle difettosità descritte, sarà regolato secondo quanto descritto nella sezione “Carta dei servizi -
              SINISTRI” presente sul sito ufficiale “www.valsir.it”.
          7.2  La ditta Valsir S.p.A. garantisce le attrezzature ad utilizzo professionale per la lavorazione dei propri Prodotti, per 1 (uno) anno dalla
              data di acquisto dell’attrezzatura o di un suo componente o parte di ricambio da parte del professionista installatore. Le batterie per
              il funzionamento delle attrezzature ad uso professionale sono garantite per 6 (sei) mesi dalla data di acquisto dell’attrezzatura o di
              un suo componente o parte di ricambio effettuata dal professionista installatore.
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          7.3  n ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Valsir S.p.A. se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto
              alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti
              si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia.
          7.4  Con l’obbligazione di garanzia il Venditore non assume alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o
              consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del Prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzione,
              danni a cose o persone, mancato guadagno ecc.).
          7.5  I termini sopra descritti possono essere integrati da condizioni aggiuntive applicate su linee di prodotto specifiche.
          * A titolo esemplificativo ma non esaustivo, non sono coperti da Garanzia i Prodotti con difetti causati dal trasporto, da alterazioni e/o variazioni del Prodotto
          causate da eventi naturali o errato stoccaggio, installazioni errate, manomissione e/o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, mancanza di
          manutenzione adeguata o inosservanza delle istruzioni d’uso, utilizzo di prodotti e/o attrezzature non idonei, normale usura, deterioramento dovuto all’uso
          e da ogni altra causa non riconducibile ad un difetto originario del Prodotto, messa in opera di Prodotto non idoneo, condizione di esercizio e utilizzo
          (temperatura, acqua, calcare, pressione, amperaggio, voltaggio, ecc.) fuori dai parametri tecnici indicati su tutte le documentazioni tecniche Valsir, utilizzo di
          attrezzature per l’installazione non idonee.
          8) Posa e Stoccaggio
              I
          8.1  l materiale Valsir deve essere utilizzato/installato rispettando le istruzioni fornite dal costruttore. Valsir S.p.A. declina ogni
              responsabilità in caso di errata posa in opera del materiale nonché del mancato collaudo dell’impianto stesso, così come non
              risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali o di
              errata manutenzione.
          9) Insolvenza - Risoluzione
          Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà a Valsir S.p.A. il diritto di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti anche ex
          art.1456 C.C., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o Pec inviata all’Acquirente, e/o di annullare gli ordini in corso,
          anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. A decorrere dalla scadenza del
          pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs.231/2002.
          In ogni caso, Valsir S.p.A. avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita dei Prodotti in virtù
          dell’art. 1461 C.C. nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento
          della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Altresì, Valsir S.p.A. avrà il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456
          C.C., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o Pec inviata all’Acquirente, qualora si verifichi una delle seguenti
          ipotesi: a) cessione/affitto, da parte dell’Acquirente, dell’azienda o cessione/affitto del ramo di azienda; mutamento dell’assetto
          societario di controllo dell’Acquirente; b) assoggettamento dell’Acquirente a liquidazione, anche volontaria; presentazione di istanza o
          assoggettamento dell’Acquirente a concordato, anche stragiudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale.
          Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dagli ordini di fornitura, qualora e
          finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili e/o inevitabili (a titolo esemplificativo guerre, eventi naturali, calamità,
          scioperi ecc.), tali da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali (“Forza Maggiore”), a condizione che la parte rispetto alla
          quale tale forza maggiore operi ne dia notizia all’altra parte entro 48 ore dal manifestarsi dell’evento, comunicando altresì le possibili
          conseguenze ed il ritardo previsto nell’evasione dell’ordine di fornitura
          10) Riservato dominio
          10.1  Le merci sono vendute con il patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 e segg. del Codice Civile; di conseguenza sino al
              totale pagamento dell’intero prezzo, esse rimarranno di proprietà di Valsir S.p.A..
          10.2  Nell’ipotesi di azioni esercitate da terzi nei confronti dei Prodotti del Venditore forniti ed assoggettati alla riserva di proprietà,
              l’Acquirente dovrà comunicare ai terzi il fatto che gli stessi sono di proprietà del Venditore e dovrà informare immediatamente il
              Venditore di tale azione. L’Acquirente sosterrà tutti i costi relativi a tale intervento.
          11) Controversie - Legge Applicabile - Foro competente
          11.1  Tutti i contratti di vendita fra le parti nonché le presenti Condizioni Generali di Vendita saranno disciplinati dalla legge italiana.
          11.2  Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di
              Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.
          11.3  Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo
              di cui al precedente paragrafo per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.
          12) Disposizioni finali
          12.1  L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.

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