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COMMERCIALE  / INTRODUZIONE

         Lo scenario normativo nazionale Tutela della          5.   L’aria proveniente dai locali per fumatori  non  è  riciclabile,  ma
         salute dei non fumatori                                  deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzionali
                                                                  aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
                                                                  emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di
         Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003   igiene ed edilizi.
         (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 300 del 29.12.2003): Attuazione   6  La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo
         dell’art. 51, comma 2 della Legge n° 3 del 16.01.2003 come modificato   dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni
         dall’art. 7 della Legge n° 306 del 21.10.2003 in materia di tutela della   legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio
         salute dei non fumatori.                                 energetico, come pure alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unifi-
         Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ven-  cazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti
         tilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al   abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in
         divieto di fumo.                                         opera degli impianti secondo le regole dell’arte ed in conformità dei
         1.   I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della   medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i cer-
            legge  16  gennaio  2003,  n.  3  devono  essere  contrassegnati  come   tificati di installazione comprensivi dell’idoneità del sistema di espul-
            tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri   sione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti
            ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori   di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità
            devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:   competente.
             a. essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;  7.  Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, ade-
             b.  essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitual-  guatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini dell’omogeneità
              mente in posizione di chiusura;
             c.  essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto   sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono
                                                                  recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della
              dai successivi punti 9 e 10;
             d.  non rappresentare un locale obbligato  di passaggio  per i non   relativa  prescrizione di legge,  delle  sanzioni  applicabili  ai contrav-
                                                                  ventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e
              fumatori.
                                                                  cui compete accertare le infrazioni.
         2.   I locali per fumatori devono  essere  dotati di idonei  mezzi   8.   Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al
            meccanici  di ventilazione  forzata, in modo da garantire  una  por-  punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare
            tata  d’aria di ricambio supplementare  esterna o  immessa per   evidenza,  sono  adottabili  cartelli  con  la  sola  scritta  “VIETATO  FU-
            trasferimento  da  altri  ambienti  limitrofi  dove  è  vietato  fumare.    MARE”.
            L’aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata.   9.  I locali per fumatori  sono contrassegnati da appositi  cartelli, con
            La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/  l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui
            secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in con-  al punto 7, la scritta “AREA PER FUMATORI”.
            formità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento   10.  I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
            pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è indicato il numero   luminosi  recanti,  per  le  ragioni  di  omogeneità  di  cui  al  punto  7,  la
            massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto.
         3.   I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non   dizione:  “VIETATO  FUMARE  PER  GUASTO  ALL’IMPIANTO  DI
                                                                  VENTILAZIONE”,  che  si  accendono  automaticamente  in  caso  di
            inferiore a 5 Pa rispetto alle zone circostanti.
         4.  La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai   mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione
                                                                  supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta
            sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque   indicativa dell’area riservata.
            essere inferiore alla metà della superficie complessiva di sommini-  11.  Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratte-
            strazione dell’esercizio.                             ristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazione
                                                                  della normativa di cui all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.






            TASSI DI VENTILAZIONE PER GLI AMBIENTI RESIDENZIALI SECONDO
            LA UNI EN 15251 DURANTE I MOMENTI DI OCCUPAZIONE




                                                   SOGGIORNO E STANZE DA LETTO,
                        TASSO DI RINNOVO DELL’ARIA a  PRINCIPALMENTE FLUSSO DI ARIA ESTERNA  FLUSSO ESTRATTO, L/S
           CATEGORIA
                           l/s          ach         l/s, pers b     l/s m 2       Cucina      Bagni       Toilets

                           (1)                        (2)           (3)           (4a)         (4b)        (4)


               I          0,49          0,7           10            1,4            28          20          14


               II         0,42          0,6           7             1,0            20          15          10


               III        0,35          0,5           4             0,6            14          10           7

         a  I tassi di rinnovo dell’aria espressi in l/s m 2  e ach (ricambi orari) corrispondono tra loro quando l’altezza del soffitto è 2,5 m.
         b   Il numero degli occupanti in una residenza può essere stimato dal numero delle stanze da letto. Le assunzioni fatte a livello nazionale devono essere
          usate, qualora esistenti. Esse possono essere diverse per calcoli relativi all’energia ed aIl’IAQ.




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