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to franco. Il Venditore ha facoltà di evadere ogni ordine con una o più spedizioni. Qualora i beni siano consegnati
                  con più spedizioni, ogni consegna costituisce un contratto separato ed una o più mancate consegne non danno al
                  Compratore il diritto di rifiutare l’adempimento dell’intero contratto. I beni devono essere consegnati entro 45 giorni
                  lavorativi dall’accettazione dell’ordine da parte del Venditore. I prodotti possono essere consegnati dal Venditore
                  in anticipo rispetto alla data contrattualmente pattuita dandone preavviso scritto al Compratore. In ogni caso il
                  Venditore non è responsabile dell’eventuale ritardo rispetto al termine concordato, allorché il ritardo nella conse-
                  gna dipenda da circostanze sopravvenute a lui non imputabili. Il Compratore, conseguentemente, non ha diritto di
                  richiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento per ritardo
                  nella consegna. Qualora il Compratore non accetti in consegna i prodotti o non dia adeguate istruzioni circa la
                  consegna, il Venditore, senza precludersi ogni altra azione, può:
                     - immagazzinare i prodotti fino al momento della consegna ed imputare al Compratore i costi di immagazzinag-
                    gio, compresa l’assicurazione;
                     - vendere i prodotti al miglior prezzo ottenibile e, dedotti i costi di immagazzinaggio e di vendita, imputare al
                    Compratore l’eccesso o la differenza rispetto al prezzo concordato nel contratto.
                  Se il Compratore non accetta la consegna di una parte dei prodotti ordinati, la vendita può essere posposta o risol-
                  ta, a facoltà del Venditore, senza necessità di preavviso al Compratore e senza che ciò abbia effetto sulla rimanente
                  parte dell’ordine. Qualora il Venditore non possa, per una qualunque ragione, perfezionare l’esecuzione di tutto
                  l’ordine, può effettuare consegne parziali, senza che ciò comporti inadempimento. Il Venditore non è responsabi-
                  le del ritardo nell’adempimento o dell’inadempimento, direttamente o indirettamente causato da eventi, quali ad
                  esempio scioperi, incendi, esplosioni, incidenti, alluvioni, ribellioni, guerre, atti compiuti o autorizzati dal governo,
                  impossibilità di ottenere materiali, combustibili, energia o trasporti, e comunque qualunque evento che sia al di là
                  del controllo da parte di chi ne è colpito.

                  7) Condizioni di pagamento
                  I pagamenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla fine del mese di fatturazione o entro altro termine spe-
                  cificato al Compratore per iscritto. Il Venditore si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture in corso
                  in caso di inadempimento, anche parziale, del Compratore agli obblighi di pagamento. Inoltre, se il Venditore non
                  riceve il pagamento entro la data di scadenza fissata in fattura, è sin d’ora autorizzato ad emettere tratta a vista
                  maggiorata delle spese. Sui ritardi di pagamento verranno applicati interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato
                  di 7 punti percentuale (D.L. 09-01-02 n° 231). Il Venditore si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi
                  di listino secondo l’andamento del mercato. Dal prezzo è sempre escluso qualsiasi importo per imposte, tasse, dazi
                  ed altro, che saranno dovuti dal Compratore, ancorché, ove pattuito, anticipati dal Venditore. I prezzi delle offerte
                  non sono impegnativi.

                  8) Minimo fatturabile
                  Il Venditore, oltre alla verifica di fattibilità, si riserva la facoltà di evadere solo ordini di importo non inferiore a 250
                  euro.

                  9) Comunicazioni
                  Qualunque comunicazione debba essere data dall’una all’altra parte, va inviata per iscritto alla sede legale della
                  controparte o ad altro indirizzo previamente notificato.

                  10) Foro competente
                  Qualora una controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di com-
                  pravendita, le parti dichiarano competente in via esclusiva, e quindi con espressa esclusione del foro generale del
                  convenuto e dei fori alternativi, il Foro di Brescia.


















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