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NORME ED OBBLIGHI CHE BISOGNA CONOSCERE

           IL DL 31/2001 STABILISCE I PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DOPO IL CONTATORE
           D.L. 2 FEBBRAIO 2001, N. 31

           Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano - Il Presidente della Repubblica
           Riportiamo estratto dell’art. 2, comma 1. Si intende per:
           a) “acque destinate al consumo umano”:
             1. le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano
            esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
           b) “impianto di distribuzione domestico”: le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua
            destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito
            denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
           c) “gestore”: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
            modifiche;

           Riportiamo estratti dell’art. 5.
           1.  I valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui
            queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; […]
           2.  Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati
            nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all’articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico,
            il titolare ed il gestore dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano
            mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
           3.  Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’allegato 1,
            non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita’ sanitarie locali, anche in collaborazione l’autorità d’ambito e con il gestore, dispongono che:
             a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
             b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
                                                                                                (GU n. 52 del 03-03-2001)


           TRATTAMENTI DELL’ACQUA RESI OBBLIGATORI DAL DPR 59/2009
           D.P.R. 2 APRILE 2009, N. 59
           Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
           sul rendimento energetico in edilizia - Il Presidente della Repubblica

           Il Presidente della Repubblica, con il Decreto 2 aprile 2009, n. 59, articolo 4, definisce criteri generali e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e
           degli impianti termici. Riportiamo estratto dell’art. 4, comma 14:
            Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
            n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c),
            numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore,
            di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma
            6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ prescritto: a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua
            di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti
            di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare
            complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza
            di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla
            norma tecnica UNI 8065.
                                                                                               (GU n. 132 del 10-06-2009)


           GLI IMPIANTI DOVE CIRCOLA L’ACQUA DEVONO ESSERE PROGETTATI E REALIZZATI A REGOLA D’ARTE, COME STABILISCONO IL DM 37/2008 E LA NOR -
           MA UNI 9182
           D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37

           Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
           in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici - Ministero dello Sviluppo Economico









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