Page 150 - FIMI - CATALISTINO IDROCOSMOTEK 2023 - FIDRA
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Il Presidente della Repubblica, con il Decreto 16 aprile 2013, n. 74, articolo 8, definisce i criteri generali per la prestazione energetica degli impianti termici.
           Riportiamo estratto dell’art. 8, comma 1, lettera c):
            In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile
            nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza
            energetica riguardante: [...]; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
                                                                                                (GU n. 149 del 27-06-2013)


           D.M. 10 FEBBRAIO 2014, N. 74
           Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (14A01710)
           - Ministero dello Sviluppo Economico
            Il decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico definisce il nuovo format di libretto di impianto e dei rapporti di efficienza energetica da adottare
            a partire dal 15 ottobre 2014, per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione dell’acqua calda sanitaria. I nuovi modelli sostituiscono i
            vecchi “Libretti di Centrale e di Impianto”.
           Riportiamo estratto dell’art. 1, comma 1:
            Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” […].
           Il libretto va compilato per gli impianti termici di qualsiasi potenza e costantemente aggiornato in caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi
           aggiuntivi. Il libretto deve essere redatto sia in forma cartacea che elettronica.
           Riportiamo estratto dell’art. 2, comma 1:
            Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, […], su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di
            potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di efficienza energetica […] si conforma ai modelli riportati
            agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
           I rapporti vanno compilati all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto e in occasione di interventi di controllo e manutenzione sugli apparecchi:
            di climatizzazione invernale con potenza utile nominale >Z10 kW
            di climatizzazione estiva con potenza utile nominale > 12 kW, con o senza produzione ACS
           Il controllo di efficienza comprende anche la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.

                                                                                                 (GU n. 55 del 7-03-2014)

















































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