Page 147 - FIMI - CATALISTINO IDROCOSMOTEK 2023 - FIDRA
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Riportiamo estratto dell’art. 1:
           Il  presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno  degli  stessi o delle
           relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Gli impianti di cui al comma 1 sono
           classificati come segue: […]
           c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di condizionamento  e  di  refrigerazione  di qualsiasi natura o specie, comprese  le  opere  di  evacuazione
           dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
           d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; […]
          Riportiamo estratto dell’art. 6:
           Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in  conformità  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
           Gli  impianti  realizzati  in conformità  alla  vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri
           dell’Unione europea  o  che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
                                                                                               (GU n. 61 del 12-03-2008)


          UNI 9182:2008

          Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda
          La norma specifica i criteri di progettazione, collaudo e gestione degli impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda.




          A GIUGNO 2015 È STATA EMANATA LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
          DECRETO 26 GIUGNO 2015

          Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

          Riportiamo art. 2, par. 2.3, comma 5:
           In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma
           restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica
           del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di
           addolcimento dell’acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
                                                                                     (GU Serie Generale n. 162 del 15-07-2015)


          CIRCUITO PRIMARIO RISCALDAMENTO
          POTENZA IMPIANTO                 DUREZZA ACQUA TEMPORANEA      TIPOLOGIA TRATTAMENTO
          FINO A 100 KW                    -                             INIBITORE DI CORROSIONE
          OLTRE  100 KW                    > 15 °F                       ADDOLCIMENTO INIBITORE DI CORROSIONE



          CIRCUITO SECONDARIO ACQUA CALDA SANITARIA
          POTENZA IMPIANTO                 DUREZZA ACQUA TEMPORANEA      TIPOLOGIA TRATTAMENTO
          FINO A 100 KW                    -                             DOSAGGIO ANTINCROSTANTE
          OLTRE  100 KW                    > 15 °F                       ADDOLCIMENTO DOSAGGIO ANTINCROSTANTE


          UNA VOLTA INDIVIDUATI I TRATTAMENTI DA FARE, LE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DEVONO RISPONDERE A SPECIFICHE
          TECNICHE
          D.M. 7 FEBBRAIO 2012, N. 25 (CHE ABROGA IL DM 443/90)

          Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano - Ministero della Salute

          Il Ministero della Salute, con il Decreto 7 febbraio 2012, n. 25, introduce nuove disposizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua
          destinata al consumo umano. Dall’entrata in vigore del presente Decreto viene abrogato il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443.
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