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DM 174/2004



                 Materiali che vengono a contatto con acqua potabile - Decreto ministeriale n°174 del 6 aprile 2004
                 ART. 1
                 1.  Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di
                  trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si
                  applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento,
                  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.

                 ART. 2
                 1.  I materiali e gli oggetti considerati nell’articolo 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.),
                  devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell’allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre
                  essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d’impiego e di messa in opera, alterare l’acqua con essi posta a contatto:
                  a)  sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
                  b)  sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
                 2.  I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei
                  limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
                 3.  Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi
                  applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute
                  le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura
                  o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea
                  dichiarazione.

                 ART. 3
                 1.  Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque
                  destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall’articolo 2, comma 2.






























































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