Page 325 - CORDIVARI - CATALISTINO BOLLITORI
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ACCUMULI IN PRESSIONE





      LA DIRETTIVA P.E.D. (PRESSURE EQUIPMENT DEVICE)
      Sono soggetti alla progettazione e costruzione in conformità alla direttiva 2014/68/UE tutti gli apparecchi la cui massima pressione ammissibile superi il valore di 0,5
      BAR.
      Tale direttiva stabilisce, attraverso una categorizzazione, un indice di pericolosità delle attrezzature (serbatoi nel nostro caso) determinato in base alla tipologia di
      fluido contenuto, temperatura massima ammissibile, pressione e capacità del recipiente.
      I fluidi sono categorizzati in 2 gruppi:
      • GRUPPO 1, ovvero i fluidi Pericolosi (esplosivi, infiammabili, facilmente infiammabili, estremamente infiammabili, comburenti, tossici ed estremamente tossici)
      • GRUPPO 2, ovvero i fluidi Non Pericolosi (tutti i fluidi non contenuti nel GRUPPO 1

      N.B. tutti i prodotti Cordivari rientranti nell’ambito di applicazione del direttiva PED sono destinati a contenere fluidi del Gruppo 2 (acqua, vapore, aria compressa)
      La categorizzazione delle apparecchiature in funzione del livello di pericolosità è stabilito nell’All. II della direttiva che definisce sei classi di pericolosità crescente:




                                                         Applicazione  Applicazione
                                      Categoria                              Riferimenti
                                                         direttiva Ped  marcatura CE
                              PS ≤ 0,5 e esclusioni specifi che  Non applicabile  No  Art. 1.1 e 1.2
                              PS ≥ 0,5 in condizioni di scarso pericolo  Applicabile  No  Art. 4.3
                              Categoria I                Applicabile  Sì

                              Categoria II               Applicabile  Sì
                                                                           Tabelle da 1 a 9
                                                                             Allegato II
                              Categoria III              Applicabile  Sì
                              Categoria IV               Applicabile  Sì

      UTILIZZO DEGLI APPAPRECCHI IN PRESSIONE
      In Italia l’utilizzo degli apparecchi in pressione è regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 329/2004. Tale decreto stabilisce degli adempimenti per il corretto esercizio
      delle apparecchiature in pressioni sia in fase di installazione e di avviamento che termini di successivi controlli periodici.
      A tal proposito vengono definite una serie di attività:
      •   DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO ( si intende la dichiarazione da presentare all’INAIL e all’ASL competente per territorio, contenente i seguenti allegati in
         base a quanto previsto dall’art.6.1 del D.M. n. 329/2004).
      •   VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO O DI PRIMO IMPIANTO (controllo che consiste nell’accertamento da parte dell’ente verificatore (INAIL o ASL) che l’attrezzatura
         sia stata correttamente installata nel rispetto delle istruzioni d’uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell’attrezzatura stessa e delle leggi vigenti.
      •   RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (controlli periodici obbligatori a carico dell’utilizzatore eseguito da enti abilitati sulle attrezzature a pressione in servizio, per
         verificare la loro idoneità alla prosecuzione dell’esercizio).
      •   VERIFICA DI FUNZIONAMENTO (viene eseguita per valutare la rispondenza delle condizioni effettive
      •   di utilizzo dell’attrezzatura con quanto riportato sia nella dichiarazione di messa in servizio che nel manuale d’uso e manutenzione del fabbricante. In questa fase
         vengono inoltre sottoposti a verifica di funzionalità anche gli accessori di sicurezza)
      •   VERIFICA DI INTEGRITÀ (viene eseguita attraverso un esame visivo sia interno che esterno alla attrezzatura in pressione e attraverso controlli strumentali che
         permettono di determinare se l’attrezzatura rientra ancora nei limiti stabiliti dal fabbricante ad es. controllo degli spessori).
      Il DECRETO 329 prevede una serie di esclusioni (totali o parziale) dalle verifiche di esercizio il tutto secondo lo schema seguente.


                                  PRESSIONE                 POTENZIALE
         DIRETTIVA    CAPACITÀ    MASSIMA DI     PS x V     CORROSIONE   DICHIARAZIONE DI  VERIFICA DI MESSA  RIQUALIFICAZIONE
        APPARECCHIO    V [litri]   ESERCIZIO   [bar x litro]  INTERNA O ESTERNA  MESSA IN SERVIZIO  IN SERVIZIO  PERIODICA
                                    PS [bar]                   (*)
         PED, SPVS      ≤ 25       qualsiasi      −            −            NO          NO
         PED, SPVS    25  < V ≤ 50   ≤ 12         −            −            NO          NO          NO (**)
          SPVS                       ≤ 12        ≤ 8000        NO           SI          NO
          SPVS                       ≤ 12        ≤ 8000        SI           SI          NO          SI (***)
          SPVS          > 50         ≤ 12       ≤ 10000        SI           SI           SI         SI (***)
           PED                       ≤ 12       ≤ 12000        NO           SI           SI         NO (**)        ACQUA IN   PRESSIONE
           PED                       > 12         −            SI           SI           SI         SI (***)
      (*) L’assenza di fenomeni corrosivi interni o esterni all’apparecchio può essere dichiarata dal progettista in sede di dichiarazione di messa in servizio solo per fluidi
      del Gruppo 2 e eccetto il vapore d’acqua.
      (**) L’utilizzatore si deve sempre attenere alle indicazioni del manuale d’uso e manutenzione.
      (***) Da eseguirsi sempre a cura di Ente Abilitato.
      Categorie I e II Verifica funzionamento Quadriennale - Verifica Integrità: Decennale
      Categorie III e IV Verifica funzionamento Quadriennale - Verifica Integrità: Decennale




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