Page 14 - SYLBER - LISTINO MAGGIO 2024
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DETRAZIONI E INCENTIVI
• incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica.
• eliminazione delle barriere architettoniche.
• opere edilizie di cui all’art. 3 del D.P.R.380/2001, funzionali alla realizzazione degli
interventi di cui sopra.
• realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per lo
svolgimento delle attività termali.
• spese per la digitalizzazione delle strutture.
Tutti gli interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE
(2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali
• Realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per
lo svolgimento delle attività termali.
• Spese per la digitalizzazione delle strutture.
Tutti gli interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE
(2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
LA DETRAZIONE FISCALE 70 o 110% 70 -
110%
PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERBONUS
Il “Decreto Rilancio 2020” (Legge 77 del 17 luglio 2020, conversione del D.L.19
Maggio 2020 n. 34) ha introdotto l’Ecobonus 110% (c.d. Superbonus). La Legge di
Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha modificato i termini di scadenza del
provvedimento, nel seguente modo:
• villette unifamiliari / u.i. funzionalmente autonome e con ingresso indipendente:
- 110% fino al 31/12/2025 solo per i comuni colpiti da sisma per la parte eccedente il
contributo per la ricostruzione
• edifici monopropietari da 2 a 4 unità:
- 70% fino al 31/12/2024
- 110% fino al 31/12/2025 per i comuni colpiti da sisma
• condomini:
- 70% fino al 31/12/2024
- 110% fino al 31/12/2025 nei comuni colpiti da sisma.
• terzo Settore:
- 110% fino al 31/12/2025
Limitazioni:
Per le persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS
(rif. comma 9 art. 119 L.77/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private
max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1;
A/8.
FAQ: www.agenziaentrate.gov.it
A CHI È RIVOLTO
Condomìni, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, onlus e associazioni di volontariato.
Max 2 abitazioni per soggetto
PER QUALI INTERVENTI
Innanzitutto è necessario che gli interventi di efficientamento energetico comportino nel
loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, laddove
non fosse possibile per le caratteristiche dell’immobile, il conseguimento della classe
energetica più alta possibile. Il passaggio di classe energetica dovrà essere certificato