Page 15 - SYLBER - LISTINO MAGGIO 2024
P. 15
DETRAZIONI E INCENTIVI
attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) pre e post intervento, rilasciato ed
asseverato da un tecnico abilitato.
Contestualmente, è prescritto che all’interno dei lavori sia obbligatoriamente presente
uno di questi interventi:
• la coibentazione degli edifici di almeno il 25% della superficie esterna; il limite di spesa
è di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari nel caso di edifici composti da due a otto unità, 30.000 euro
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di edifici con oltre otto unità;
• nei condomini la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con (a) caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, (b) pompe di calore, (c) sistemi
ibridi per un importo di spese non superiore a 20.000 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari nel caso di edifici da due ad otto unità, 15.000 euro moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari nel caso di edifici con oltre otto unità;
• nelle abitazioni unifamiliari la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con (a)
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, (b) pompe di calore,
(c) sistemi ibridi, eventualmente anche collettori solari, per un importo di spese non
superiore a 30.000 euro.
Gli interventi sopra descritti e che devono portare ad un doppio salto di classe energetica
dell’edificio, danno già accesso al Superbonus; a questi si possono far rientrare nella
detrazione del 110% anche altri eventuali interventi previsti o dalla Legge 77/2020 o dal
precedente Ecobonus, tra cui per esempio:
• l’installazione di pannelli fotovoltaici (con spesa di 48.000 euro e vincolo di 2.400 euro
per ogni kW di potenza nominale);
• l’installazione di impianti di accumulo elettrico da abbinare agli impianti fotovoltaici;
• l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;
• gli impianti di microcogenerazione;
• la sostituzione dei serramenti.
In assenza di entrambe le condizioni sopra descritte, tutti gli interventi elencati possono
comunque continuare a sfruttare il bonus valido in precedenza (50%, 65%), a seconda
della soluzione adottata.
CONTO TERMICO
(Decreto 16 febbraio 2016)
Il decreto sinteticamente denominato “Conto Termico” (in vigore dal 2013), è finalizzato
a creare un meccanismo incentivante dedicato alle rinnovabili termiche, che contribuisca
al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica.
L’obiettivo degli interventi incentivati è quello di migliorare le prestazioni energetiche sia
dell’involucro edilizio che degli impianti di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda
sanitaria in esso contenuti. Sono previsti interventi anche per gli edifici della Pubblica
Amministrazione.
Per gli interventi di efficienza energetica, l’incentivo è pari ad una percentuale della spesa
sostenuta, con delle soglie non superabili (es. caldaie condensing max 40% della spesa).
Per gli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili, l’incentivo è commisurato
all’energia rinnovabile prodotta ed al risparmio energetico conseguito.
L’ultima versione del Conto Termico prevede incentivi anche per i sistemi ibridi. Esso viene
erogato in cinque anni per tutti gli interventi di efficientamento energetico e per quelli
di produzione di energia termica rinnovabile con potenze superiori a 35 kW termici (o
superiori a 50 mq lordi per il solare termico). Viceversa, per potenze inferiori a 35 kW
termici (o superfici di solare termico inferiori o uguali a 50 mq lordi), l’incentivo è erogato
in due anni. Importi fino a € 5.000 vengono erogati inveceentro breve tempo ed in unica
soluzione.